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17.06 -
La Corte di Giustizia Federale si è pronunciata lo scorso 13 giugno sul ricorso presentato dal Darfo Boario a contestazione della squalifica che il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale aveva comminato al Medico Sociale nero-
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – C. U. n. 86 del 12.2.2014)
La società U.S. Darfo Boario S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014 con la quale è stata inflitta al Sig. Grazioli Giorgio, medico sociale della predetta società, la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2014 in relazione all’episodio verificatosi nel corso della gara Darfo Boario -
A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente allega una nota del Dott. Grazioli nella quale viene esposta una ricostruzione dell’episodio secondo la quale, per quel che rileva in questa sede, il medesimo non avrebbe intenzionalmente spinto l’assistente dell’arbitro ma lo avrebbe inavvertitamente urtato mentre entrambi si trovavano a passare, alla fine del primo tempo, in uno stretto corridoio tra la panchina ed i cartelli pubblicitari posti alle spalle dalla stessa panchina. Il Grazioli poi non avrebbe poi proferito alcuna espressione offensiva nei riguardi dell’assistente il quale, con ogni probabilità, avrebbe male inteso le frase da lui pronunciata secondo la quale non avrebbe più potuto garantire assistenza sanitaria sul campo a causa del provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco che l’arbitro aveva appena comminato nei suoi confronti. Viene quindi chiesto che la Corte valuti secondo giustizia l’effettiva rilevanza dell’accaduto.
A giudizio della Corte il ricorso è tuttavia infondato e, come tale, deve essere respinto.
La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le deduzioni svolte nell’atto di reclamo e nel suo allegato (nota difensiva del Dott. Grazioli) non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e rapporto dell’assistente del 9.2.2014; supplemento di rapporto dell’assistente del 10.2.2014) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S..
Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che quella applicata dal Giudice sportivo sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Dott. Grazioli nel rispetto del principio della afflittività della sanzione.
Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Darfo Boario di Darfo Boario Terme (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.