Menu principale:
13.02 -
Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, e dai sostituti Casadei Franco, Merati Giordano, e con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 1/ 2/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/ 2/2015 PREVALLE -
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 42 del 5-
Col reclamo la società Prevalle sostiene che la gara si è svolta in modo irregolare in quanto alla stessa ha attivamente partecipato il calciatore n° 10 Tanghetti Daniele nato il 15-
La società Gavardo ha fatto pervenire controdeduzioni: con le medesime sostiene che il reclamo è inammissibile in quanto la società Prevalle ha “ inoltrato il preavviso di reclamo in data 3-
inoltre non viene indicata come allegato la copia della ricevuta dell’invio della raccomandata “ .. presumendo che tale ricevuta non sia stata trasmessa nel reclamo…”. Infine la società, pur ammettendo di non aver richiesto la deroga prevista dall’art 34 c3 delle Noif fa presente che tale richiesta può configurarsi come previsto dall’art 17 c 6 par c) del CGS vale a dire ritiene che tale infrazione riveste carattere puramente formale pertanto non è applicabile la sanzione della perdita della gara.
Quanto sostenuto dalla società Gavardo non può essere accolto per i seguenti motivi: in primo luogo pur essendo vero che il preannuncio di reclamo è stato inoltrato in data 3-
Dagli atti ufficiali di gara risulta che sono stati iscritti nell’elenco di gara col n° 10 Tanghetti Daniele nato il 15-
“…. A/4 Campionato di prima categoria
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F….”.
L'art. 34 c 3 delle NOIF dispone infatti che : 3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, (CU 31/A Figc 13 lug 13) possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale -
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art.17 comma 5, del C.G.S.. ".
Il reclamo a seguito della partecipazione attiva alla gara del calciatore Tanghetti è quindi fondato.
P.Q.S.
DELIBERA
di comminare alla società Gavardo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -
di inibire fino al 25-
di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza di disporre la restituzione della tassa reclamo, se versata.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
GAVARDO
Vedi delibera
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 2/2015
SUSIO STEFANO (GAVARDO)
Vedi delibera