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Prima Categoria: Confermata vittoria a tavolino per il Prevalle

News Campionati

13.02 - GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, e dai sostituti Casadei Franco, Merati Giordano, e con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 2/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/ 2/2015 PREVALLE - GAVARDO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 42 del 5-2-15 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Prevalle.
Col reclamo la società Prevalle sostiene che la gara si è svolta in modo irregolare in quanto alla stessa ha attivamente partecipato il calciatore n° 10 Tanghetti Daniele nato il 15-12-1999 ed inoltre indica che nell’elenco presentato prima della gara era presente quale n°12, pur senza aver attivamente preso parte alla gara il calciatore Massolini Andrea nato il 23-8-99. Per tal motivo, non avendo riscontrato a favore del calciatore Tanghetti la sussistenza della necessaria autorizzazione così come prevista dall’art. 34 comma 3 delle Noif come richiamato dal CU n° 59 del CRL del 15-5-14, chiede a carico della società Gavardo l’applicazione della relativa sanzione della perdita della gara.

La società Gavardo ha fatto pervenire controdeduzioni: con le medesime sostiene che il reclamo è inammissibile in quanto la società Prevalle ha “ inoltrato il preavviso di reclamo in data 3-2-2015 (due giorni dopo la gara) contravvenendo ai termini stabiliti dall’art. 29 c7  paragrafo b) ..” del CGS;
inoltre non viene indicata come allegato la copia della ricevuta dell’invio della raccomandata “ .. presumendo che tale ricevuta non sia stata trasmessa nel reclamo…”.  Infine la società, pur ammettendo di non aver richiesto la deroga prevista dall’art 34 c3 delle Noif  fa presente che tale richiesta può configurarsi come previsto dall’art 17 c 6 par c) del CGS vale a dire ritiene che tale infrazione riveste carattere puramente formale pertanto non è applicabile la sanzione della perdita della gara.

Quanto sostenuto dalla società Gavardo non può essere accolto per i seguenti motivi: in primo luogo pur essendo vero che il preannuncio di reclamo è stato inoltrato in data 3-2-2015 (due giorni dopo la gara), va tuttavia osservato che poiché trattasi di posizione irregolare del calciatore in questione, ai sensi dell’art 46 c 3 del CGS, tale reclamo non prevede l’invio di preannuncio. Inoltre al reclamo è allegato l’originale della ricevuta di invio della raccomandata alla controparte rilasciata dall’ufficio postale di Prevalle in data 4-2-15- ore 11,33 (peraltro qualora la società Prevalle non avesse allegato tale ricevuta, il fatto stesso dell’invio delle controdeduzioni è prova del ricevimento delle motivazioni di reclamo). Infine non si può convenire con la società Gavardo che sostiene che la mancata richiesta della deroga (pur avendo il calciatore sostenuto la visita mendica prevista in data 8-9-15) prevista dall’art 34 c3 delle Noif  riveste carattere puramente formale in quanto tale articolo prevede espressamente, come pure più sotto riportato, che “..La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art.17 comma 5, del C.G.S..”.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che sono stati iscritti nell’elenco di gara col n° 10 Tanghetti Daniele nato il 15-12-1999 che ha attivamente preso parte alla gara ed il n° 12 Massolini Andrea nato il 23-8-99 che non ha attivamente preso parte alla gara. Entrambi i calciatori pur avendo compiuto il 15° anno di età non hanno tuttavia ottenuto dal Comitato regionale, al fine della partecipazione attiva alle gare, la autorizzazione come previsto dall’art. 34 c 3 delle Noif ed in particolare dal punto 2 A/4 lett d) del CU n° 1 della LND del 1-7-14.  che testualmente dispone:

“…. A/4 Campionato di prima categoria
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F….”.

L'art. 34 c 3 delle NOIF dispone infatti che : 3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, (CU 31/A Figc 13 lug 13) possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario,che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art.17 comma 5, del C.G.S.. ".
Il reclamo a seguito della partecipazione attiva alla gara del calciatore Tanghetti è quindi fondato.

P.Q.S.
DELIBERA


di comminare alla società Gavardo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S.
di inibire fino al 25-02-2015 il dirigente della società Gavardo Sig. Susio Stefano per i motivi sopra riportati
di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza di disporre la restituzione della tassa reclamo, se versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
GAVARDO
Vedi delibera
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 2/2015
SUSIO STEFANO (GAVARDO)       
Vedi delibera


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