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24.03 -
Ecco il testo integrale del Comunicato:
"6.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL
Riunione del 17-
Collegio Giudicante: Avv: Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Alessandro Quercioli, Avv. Jacopo Righetti (Componenti) Rag. Orazio Serafino (segret.)
Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di:
1. GIOVINETTI Gianluca,
DARFO BOARIO / ASD ORCEANA CALCIO del 6.9.2015, ASD ORCEANA CALCIO / AURORA TRAVAGLIATO del 13.9.2015 e CASTELLANA CASTELGOFFREDO / ASD ORCEANA CALCIO del 20.9.2015.
2. GRAZIOLI Danilo, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 e dell'Art. 22, commi 3 e 6 del CGS con riferimento all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto le distinte delle tre gare sopra indicate nelle quali era inserito il calciatore GIOVINETTI Gianluca in posizione irregolare;
3. ASD ORCEANA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,
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OSSERVA
Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente.
Infatti, il calciatore GIOVINETTI è stato impiegato nelle tre gare sopra indicate nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione comminata nella gara del 10.5.2015 (ORSA TRISMOKA / ASD ORCEANA CALCIO) e non scontata.
Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini richiesti dalla procura federale.
Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale,
commina
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Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale".